Studio Legale Bolzani Cerrato

Il Patrocinio a Spese dello Stato (cd gratuito patrocinio) per l’avvocato

16 giugno 2023
Il Patrocinio a Spese dello Stato (cd gratuito patrocinio) per l’avvocato

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002, permette alla persona non abbiente di poter agire in giudizio o difendersi con l’assistenza di un avvocato, la cui liquidazione del compenso professionale è interamente a carico dello Stato.

L’ammissione a gratuito patrocinio può essere richiesta dal cittadino italiano, quello straniero regolarmente soggiornate e dall’apolide (anche se non residente in Italia) in ogni stato e grado del procedimento ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Tuttavia, se la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.

La condizionenecessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è che il richiedente abbia percepito nell’anno precedente a quello della richiesta (o comunque risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi) un reddito annuo non superiore a € 12.838,01 (importo stabilito dal Ministero della Giustizia al 14 maggio 2023).

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere trasmessa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocatidi Milano e deve contenere:

– l’indicazione del procedimento a cui si riferisce (se già pendente);

– l’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente;

– i suoi documenti d’identità (carta d’identità e codice fiscale);

– lo stato di famiglia;

– la sottoscrizione del soggetto richiedente ad impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di reddito.

L’avvocato deve informare l’interessato comunicandogli che se vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Tuttavianell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, i redditi della controparte, ovvero la moglie/marito o compagna/o da cui ci si vuole separare/divorziare, non sono compresi in tale conteggio, in quanto gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare.

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