Studio Legale Bolzani Cerrato

Il diritto all’anonimato della madre biologica e le richieste di informazioni del figlio.

14 marzo 2022
Il diritto all’anonimato della madre biologica e le richieste di informazioni del figlio.

La legge 184/1983 all’art. 177 comma 2 negava l’accesso alleinformazioni al figlio nei confronti della madre biologica che avesse manifestato volontà di anonimato.

Tuttavia, a partire dal 2012, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte Costituzionale hanno emesso diverse pronunce con lo scopo di rafforzare la tutela del figlio e offrirgli l’opportunità di risalire all’identità materna.

Nel 2017, la Corte di Cassazione a sezione unite, tramite la sentenza n. 1946/2017 ha previsto la possibilità per chi è nato da parto anonimo di richiedere alla madre biologica, tramite interpello privato promosso dal Tribunale, se fosse ancora d’accordo con il mantenimento dell’anonimato.

È chiara la necessità di bilanciamento tra i due interessi in gioco: il primo del figlio di voler conoscere e il secondo della madre biologica e il suo diritto all’anonimato.

Ad oggi, però innanzi ad una richiesta del figlio di conoscere l’identità materna, la giurisprudenza maggioritaria tende a tutelare il diritto all’anonimato della madre, quanto meno sino alla morte della stessa.

Per maggiore completezza, si deve distinguere il diritto a conoscere l’identità della madre che ha espresso il desiderio di restare anonima ed il diritto di accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre stessa, che con le dovute cautele può essere esercitato indipendentemente dalla volontà materna ed anche prima della sua morte.

 

 

 

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