Genitori: le pubblicazioni delle foto dei minori sui social network

La pubblicazione di immagini ritraenti i minorisui social network rappresenta una prassi della quale spesso, i genitori che compiono anche ingenuamente tale scelta, sottovalutano i rischi.
Tale pratica è conosciuta oggi con il termine di “sharenting“, che deriva dalla crasi tra share e parenting e significa condividere la propria genitorialità online.
Le foto ritraenti il volto dei minori, ovvero dalle quali è possibile facilmente dedurre informazioni relative alla quotidianità del minore (la scuola frequentata, le passioni, attività sportive praticate, ecc.) rimangono online ed espongono il minore ad un pubblico indefinito di utenti che potrebbero utilizzarle in modo illecito, oltre che creare un pregiudizo per i bambini dal punto di vista della tutela della loro privacy.
Per tali ragioni, la legge prevede il divieto di pubblicare foto dei minori sui social network senza il previo consenso dei genitori.
Diverse sono le fonti legislative a fondamento di tale limitazione. In particolare, si possono citare gli articoli 2 e 31 della Costituzione, l’art. 10 del Codice Civile, l’art. 8 del Reg. Ue 679/2016 e la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli, ratificata in Italia con legge 171/1991.
La pubblicazione delle foto dei minori è illecita anche qualora i genitori esprimano pareri opposti o siano comunque in disaccordo in merito alla scelta di condividere sul social network immagini ritraenti i figli.
A maggior ragione, se un genitore è separato o divorziato, dovrà chiedere all’altro o a chi detiene la responsabilità genitoriale del figlio, il permesso a condividere contenuti ritraenti il minore.
Il Reg. Ue 679/2016 ha inoltre fissato a 14 anni l’età del consenso per la pubblicazione di foto e video personali. Pertanto, oltre tale età, sarà il minore a dover esprimere il consenso per la pubblicazione delle proprie foto e sarà quindi libero di aprire un profilo social personale o di autorizzare terzi a condividere le sue foto su internet.

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