Studio Legale Bolzani Cerrato

Diritto di visita tra nonni/genitori/nipoti: l’interesse del minore.

17 marzo 2023
Diritto di visita tra nonni/genitori/nipoti: l’interesse del minore.

Innanzitutto, preme precisare come, nel codice civile italiano esista un articolo specificamente dedicato al diritto degli ascendentidi poter vedere e mantenere rapporti significativi con i propri nipotiminorenni.
Alla luce di questa norma, se il genitore assume comportamenti ostativi nei confronti del godimento del proprio diritto, permette ai nonni di poter adire il Tribunale.
A questo punto, sarà l’autorità giudiziaria a dover constatare quali provvedimenti adottare, nell’esclusivo interesse del minore.

Con l’ordinanza del 31 gennaio 2023 n. 2881, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo il diritto degli ascendenti ad avere rapporti con il nipotee, premesso altresì il fatto che ogni bambino ha un interesse rilevante a fruire di un legame relazionale ed affettivo con i suoi ascendenti, ha dichiarato che il diritto dei nonni non può e non deve mai prevalere sull’interesse del nipote minore.

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, infatti, i genitori adivano gli Ermellini per veder modificato il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni e, successivamente confermato dalla Corte d’Appello, che aveva concesso ai nonni la possibilità di mantenere i rapporti con i propri nipoti superando gli ostacoli posti tra i genitori, i quali erano contrari a tali incontri.
Tuttavia, il Tribunale per i Minorenni non aveva disposto l’audizione dei nipoti per comprendere la loro posizione in merito, limitandosi a stabilire che non vi fossero effettivi pregiudizi nel mantenimento del rapporto tra nonni nipoti.

 
La Suprema Corte, criticando la posizione assunta nei due precedenti gradi di giudizio, ha affermato come il diritto ad un rapporto nonno-nipote, seppure confermato e codificato nel Codice civile, non può essere assicurato tramite la costrizione del minore nel mantenere una relazione che, per il bambino può risultare non desiderata. 
Non è quindi corretto che, posta l’esistenza di un diritto in capo agli ascendenti, si possa attribuire allo stesso “un carattere incondizionato”, senza porre in essere una valutazione caso per caso improntata all’interesse del minore.

Il giudice dovrà infatti sempre tenere in conto che il bambino non può e non deve essere obbligato a mantenere una relazione con i nonni, solo al fine di soddisfare il diritto di questi ultimi.
Il diritto e l’interesse che devono sempre prevalere sono quelli dei minori.
L’Autorità giudiziaria dovrà quindi porsi nell’ottica di una valutazione differente: non solo stabilire se vi sia o meno un pregiudizio nel rapporto dei nonni con i propri nipoti, ma comprendere come tali incontri vengano recepiti e vissuti dal minore coinvolto, anche e soprattutto tramite l’ascolto dello stesso.
Nessuna frequentazione può infatti essere imposta al nipote, se in contrasto con la sua volontà.

La Suprema Corte, quindi, accogliendo il ricorso dei genitori, ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

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