Studio Legale Bolzani Cerrato

Diritto di abitazione: i diritti del convivente superstite.

2 febbraio 2023
Diritto di abitazione: i diritti del convivente superstite.

A prescindere dalle ipotesi in cui il convivente venga nominato erede (o riceva un lascito) nell’ambito di un testamento, la legge non prevede alcun diritto successorio in favore del partner superstite. L’unico diritto che la legge contempla in favore di quest’ultimo è quello a permanere nella casa di comune residenza a seguito della morte del convivente. È nello specifico l’art. 1, comma 42, della l.76/2016 che attribuisce al convivente di fatto superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni, indipendentemente dalla presenza di figli minori ed anche in ipotesi in cui la convivenza si sia protratta per un period inferiore ai due anni. Qualora la convivenza si sia invece protratta per un periodo superiore a due anni, è previsto un diritto alla permanenza per un periodo pari alla convivenza e comunque non  oltre i cinque anni. Tale periodo di permanenza si innalza ancor di più ove nella casa di comune residenza coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite. In questo caso, infatti, il periodo è di minimo 3 anni. La legge Cirinnà prevede altresì che, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44). Il diritto di abitazione del partner superstite viene tuttavia meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di vivere stabilmente nella casa di comune residenza o in casodi matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (art. 1, comma 43).

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