Studio Legale Bolzani Cerrato

C’è un risarcimento danno perché la moglie prolunga la causa di divorzio con il marito?

16 dicembre 2022
C’è un risarcimento danno perché la moglie prolunga la causa di divorzio con il marito?

Di recente i giudici hanno affrontato una questione relativa alla risarcibilità del danno causato dall’ex moglie, che prolunga la causa di divorzio per impedire all’ex marito di convogliare verso nuove nozze.

In particolare, la convivente dell’ex marito lamentava la lesione della propria sfera familiare, poiché l’ex moglie del compagno avrebbe ingiustamente e pretestuosamente prolungato il giudizio di divorzio al solo fine di impedire all’ex maritodi risposarsi – nella consapevolezza che quest’ultimo fosse gravemente malato. L’ex marito, infatti, decedeva prima della definizione del giudizio di Cassazione.

La convivente, pertanto, chiedeva un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: il primo, per la perdita della possibilità di ottenere diritti ereditari e pensionistici; il secondo, per la lesione all’integrità della sua sfera familiare ai sensi dell’art. 29 della Costituzione.

Per dare una risposta al quesito, è necessario capire se il lamentato abuso di processo da parte dell’ex moglie possa essere qualificato come illecito ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile. Tale norma riconosce il risarcimento del danno per fatti illeciti solo in presenza di tre elementi: la condotta lesiva, il danno che ne deriva ed il nesso causale tra i due.

Tuttavia, secondo i giudici, l’ex moglie avrebbe semplicemente esercitato il proprio diritto di impugnare la sentenza di divorzio (peraltro, la donna non si era opposta alla domanda di divorzio, ma ne contestava soltanto le condizioni). 

Pertanto, non può essere riconosciuta alcuna condotta lesiva.

Per di più, la convivente non avrebbe in alcun modo provato il danno subito né la causalità con le azioni dell’ex moglie.

Il Tribunale ha altresì negato il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo alla convivente, poiché la donna aveva comunque intrapreso una relazione di convivenza con il compagno, con il quale aveva peraltro contratto matrimonio religioso. Pertanto, non può essere riconosciuta neppure alcuna violazione della sfera personale.

 

 

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