Studio Legale Bolzani Cerrato

Assegnazione casa familiare: opponibili a terzi.

4 maggio 2021
Assegnazione casa familiare: opponibili a terzi.

Come noto, la casa coniugale/familiare è l’abitazione dove gli sposi/conviventi decidono di stabilire la propria vita matrimoniale/familiare e, quindi, hanno strutturato la nuova famiglia insieme.

Nel caso di interruzione della relazione affettiva tra le parti e la conseguente necessità di regolamentare i rapporti tra le stesse, una questione fondamentale concerne l’assegnazione della casa familiare, e ciò soprattutto qualora vi siano figli minorenni, o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. 

In questi ultimi casi infatti, il Giudice chiamato a decidere o recepire gli accordi intercorsi tra i genitori, dovrà necessariamente salvaguardare il maggiore interesse dei figli, assegnando la casa familiare al genitore affidatario della prole. 

Qual è la sorte dell’immobile – casa familiare, qualora sullo stesso dovessero sorgere contestazioni da parte di terze persone?

Orbene, l’assegnazione della casa familiare, statuita con provvedimento del Giudice, dando vita ad un diritto di abitazione, è opponibile ai terzi che vantino pretese sull’immobile, sul quale vige pertanto un vincolo.

Secondo la Giurisprudenza consolidata, non è necessario che detto provvedimento sia trascritto nei registri immobiliari presso la conservatoria competente per essere opponibile.

 Infatti, sorgendo detto diritto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria di data certa, il diritto di abitazione conseguente alla assegnazione è opponibile ai terzi anche qualora il provvedimento non sia stato oggetto di trascrizione.

Il genitore assegnatario potrà, infatti, far valere il proprio diritto di abitazione nei confronti di terzi che, successivamente, abbiano acquistato quell’immobile, perché venduto dal coniuge non assegnatario.

Esiste tuttavia un limite temporale: il diritto abitativo è opponibile nei limiti dei nove anni successivi all’emissione del provvedimento, almeno finché perduri la minore età del minore, o la non autosufficienza del figlio maggiorenne. 

L’eventuale terzo acquirente sarà quindi costretto a rispettare il vincolo di destinazione che grava sull’immobile.

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