Affidamento super esclusivo del minore: non deve essere una punizione per un genitore.

La Cassazione, con una recente sentenza ha analizzato il criterio in base al quale viene disposto l’affidamento super esclusivo del minore.
La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, ha evidenziato come il padre della minore (il quale viveva negli stati Uniti), a seguito del trasferimento della madre e della minore in Italia, non si sia mai recato in Italia né per incontrare la minore né per partecipare alle operazioni peritali disposte dal Tribunale nel corso del procedimento.
In secondo luogo, la Corte rilevava altresì che la deroga all’affido condiviso trovava giustificazione nell’elevata conflittualità e nella lontananza del padre dalla figlia, nonché nella scarsità di sue condotte dirette al concreto esercizio della genitorialità. E’ stato altresì precisato che l’affido condiviso finirebbe per assumere una funzione meramente sanzionatoria nei confronti della madre , in assenza di prove che dimostrino che il padre sia il genitore che tuteli maggiormente l’interesse della minore.
La Corte ha quindi ritenuto che l’affido condiviso avrebbe determinato pericolosi momenti di empasse e stallo decisionale per la conflittualità e le oggettive difficoltà di comunicazione tra i genitori, così da rendere necessario l’affidamento super esclusivo alla madre. (L’affidamento esclusivo del minore nella separazione: la decisione del giudice)
Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per Cassazione, la quale cassava la decisione della Corte d’Appello perché non era stata svolta un’indagine rigorosa dell’oggettiva contrarietà all’interesse del minore dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e non erano state individuate condotte paterne o effetti di queste condotte di gravità tale da estromettere completamente quest’ultimo dall’esercizio della genitorialità. La norma sull’affidamento esclusivo, infatti, impone che venga indicata e riempita di contenuti la contrarietà all’interesse del minore del regime dell’affido condiviso. La conflittualità, in sé, senza esplorarne le cause, è requisito insufficiente. (L’affidamento del minore all’Ente/Servio Sociale in separazione o divorzio)
Il giudice di merito, infatti, non è chiamato a valutare se l’affido condiviso possa penalizzare uno dei genitori, bensì ad accertare se la bigenitorialità risulti, in concreto, contraria all’interesse del minore.
L’affidamento esclusivo o super esclusivo, infatti, costituisce eccezione alla norma e richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all’interesse del minore fondato su prove oggettive.

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