Il minore, così come sancito dall’art. 1 della l. 54/2006, ha diritto anche nel caso di separazione personale dei genitori a mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” (c.d. diritto alla bigenitorialità)

Il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale dei coniugi, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità, deve valutare in via prioritaria se ci sono le condizioni per la disposizione dell’affidamento condiviso del figlio minore e solo come extrema ratio l’affidamento esclusivo (Genitori e figli: l’affidamento condiviso, esclusivo e super-esclusivo.).

Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 337 quarter, può essere disposto dal giudice in sede di giudizio di separazione, dandone adeguata motivazione, solo qualora questi ritenga che l’affidamento del figlio minore all’altro genitore sia contrario al suo interesse.

Ai fini della disposizione dell’affidamento esclusivo (Affidamento condiviso: non significa frequentazione paritetica genitore/figlio) , il giudice della separazione e deve valutare il rapporto tra il figlio minore e i genitori. Il rapporto tra i genitori, e quindi eventualmente la loro conflittualità, costituisce sicuramente un elemento oggetto di valutazione da parte del giudice, ma non può costituire l’unico fattore posto a giustificazione dell’affidamento esclusivo.

Il giudice deve valutare la capacità educativa di entrambi i genitori e quale genitore sia maggiormente capace di adempiere ai doveri educativi.

 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.” (Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23333).

Si precisa che il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state adottate delle decisioni pregiudizievoli per la prole.