Adozione piena e mite.

L’adozione è un istituto regolato dagli articoli 30, 2o comma e 31 della Costituzione italiana: quando i genitori non riescono a prendersi cura dei loro figli, lo Stato non può comunque consentire che un minore possa vivere in un stato di abbandono.
È possibile che la situazione vissuta dalla famiglia sia permanente e lo Stato decida di intervenire in modo più importante e far adottare il minore da una famiglia che se ne prenda cura.
I Tribunali italiani ed europei hanno iniziato ad usare una fattispecie di adozione definita “adozione mite” in quanto i suoi effetti sono più lievi rispetto all’”adozione piena”.
L’adozione piena ha l’effetto di eliminare i rapporti che il minore ha con la famiglia d’origine e di conseguenza entra nella famiglia adottiva.
Il minore sostituisce il cognome della famiglia biologica con quello della famiglia adottante.
Nell’adozione mite invece il minore entra nella famiglia adottante senza però eliminare i rapporti con la famiglia d’origine che rimangono vivi.
Solo quando i genitori biologici non si possono prendere cura del proprio figlio si rende adottare delle misure drastiche come l’adozione piena.

Corte di Cassazione: per l’assegno di divorzio occorre un rigore probatorio
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione torna a pronunziarsi in merito ai presupposti concernenti il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Sul punto
Leggi
Rimborso del mantenimento del figlio: obbligazioni solidali.
L’obbligazione di mantenimento del figlio decorre dalla sua nascita. I genitori possono riconoscere il figlio dalla nascita oppure lo status di filiazione
Leggi
Nullità del testamento con assistenza dell’Amministratore di sostegno, benchè autorizzato dal Giudice Tutelare.
Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione pronuncia la nullità di un testamento pubblico redatto da un soggetto capace di intendere e di volere davan
LeggiPrimo colloquio
Hai bisogno di assistenza legale?
Il primo incontro è dedicato all'ascolto. Senza impegno, in totale riservatezza.