Adozione piena e mite.

L’adozione è un istituto regolato dagli articoli 30, 2o comma e 31 della Costituzione italiana: quando i genitori non riescono a prendersi cura dei loro figli, lo Stato non può comunque consentire che un minore possa vivere in un stato di abbandono.
È possibile che la situazione vissuta dalla famiglia sia permanente e lo Stato decida di intervenire in modo più importante e far adottare il minore da una famiglia che se ne prenda cura.
I Tribunali italiani ed europei hanno iniziato ad usare una fattispecie di adozione definita “adozione mite” in quanto i suoi effetti sono più lievi rispetto all’”adozione piena”.
L’adozione piena ha l’effetto di eliminare i rapporti che il minore ha con la famiglia d’origine e di conseguenza entra nella famiglia adottiva.
Il minore sostituisce il cognome della famiglia biologica con quello della famiglia adottante.
Nell’adozione mite invece il minore entra nella famiglia adottante senza però eliminare i rapporti con la famiglia d’origine che rimangono vivi.
Solo quando i genitori biologici non si possono prendere cura del proprio figlio si rende adottare delle misure drastiche come l’adozione piena.

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