L’adozione di persona maggiorenne è regolamentata dagli articoli 291 e ss del codice civile e consente a chi ha almeno 35 anni di adottare una persona maggiorenne che abbia almeno 18 anni in meno dell’adottante.

L’istituto ha lo scopo di dare discendenza al cognome e al patrimonio di chi non ha avuto figli naturali e consolidare relazioni famigliari stabili, ma che non hanno un riconoscimento giuridico.

Gli effetti patrimoniali dell’istituto si realizzano esclusivamente a favore di chi viene adottato: infatti, l’adottato acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.

L’adottando, inoltre, potrà aggiungere il cognome dell’adottante anteponendolo o postponendolo al proprio. 

Il Tribunale richiede, oltre al consenso di adottante e adottando, l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando.

L’istituto ha subito un evoluzione nel corso del tempo, infatti oggi l’adozione del maggiorenne è consentita anche a chi ha già figli legittimi. Si richiede comunque che questi siano maggiorenni ed esprimano il proprio consenso all’adozione.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 5/2024, si è pronunciata sull’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di 18 anni tra adottante e adottato, quando sussistano dei motivi meritevoli di accoglimento della domanda.

Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, il giudice dovrà tener maggiormente conto del concreto interesse all’adozione, che dovrà essere debitamente comprovato dell’affectio familiaris dei richiedenti e che giustificherà un’eventuale riduzione della differenza minima di età tra adottante e adottando.