Ci si chiede chi, nell’ipotesi in cui il genitore tenuto al versamento di una somma per il mantenimento del figlio non abbia disponibilità economiche, debba essere onerato al versamento di tale contributo.

Infatti, il mantenimento dei figli grava primariamente su ciascun genitore, esercente la responsabilità genitoriale, che è chiamato a contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità professionali.

Tuttavia, qualora il genitore obbligato non sia in grado di provvedervi, la legge impone ai nonni l’obbligo di farvi fronte (art. 316-bis c.c.).

Nella norma di cui sopra, viene disposto infatti che “qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possono adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. 

I nonni, in virtù di un’obbligazione solidaristica e sussidiaria sono tenuti, in caso di indisponibilità economica di uno dei due genitori, a sopperire alle mancanze genitoriali obbligandosi al versamento di un mantenimento per i propri nipoti.

Preme precisare che tale obbligazione di versamento del contributo al mantenimento per i nipoti, grava tanto sui nonni materni che paterni, indipendentemente da quale sia il genitore in difficoltà economica.

Qualora l’inadempimento del genitore dipenda da oggettiva impossibilità dello stesso e qualora anche l’altro genitore non abbia possibilità di far fronte al mantenimento dei figli, viene concessa la possibilità di ricorrere al Giudice per ottenere dai nonni il contributo al mantenimento della prole.

La domanda giudiziale dovrà essere preceduta da un tentativo di recupero delle somme dal genitore tenuto al loro pagamento tramite azioni esecutive.

Sul punto si è espressa altresì la Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come presupposti alla richiesta di versamento del contributo al mantenimento dei figli da parte dei nonni siano in primis, la mancanza in capo ad entrambi i genitori di ogni risorsa economica, come altresì l’impossibilità oggettiva al mantenimento della prole da parte dei genitori ovvero l’omissione volontaria da parte di  o di uno di essi e mancanza di disponibilità economica da parte dell’altro genitore.

In relazione alla quantificazione dell’importo a titolo di mantenimento alla quale i nonni siano obbligati in presenza dei presupposti di cui sopra, preme precisare come lo stesso dovrà essere commisurato dal giudice alle capacità e risorse economiche di questi ultimi.