Con la recentissima Sentenza n. 35385 del 18/12/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la convivenza dei coniugi prima del matrimonio debba essere presa in considerazione dal giudice in sede di commisurazione dell’assegno divorzile.
I giudici della Corte di Cassazione, in particolare, riconoscendo il cambiamento dei costumi della società odierna hanno affermato che “la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”.
La Suprema corte di cassazione attribuisce, dunque, all’assegno divorzile oltre ad una natura assistenziale, anche perequativo-compensativa. A tal proposito, infatti, nel decidere sul diritto e nello stabilire l’entità dell’assegno divorzile, il giudice dovrà verificare il contributo dato da chi lo chiede “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi”. Va valutata l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale “di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.
Con tale pronuncia si segna l’ennesima rivoluzione del diritto di famiglia, considerato che oggi la maggior parte delle coppie convivono prima di contrarre matrimonio, condividendo in questa fase prematrimoniale scelte che si ripercuotono nella successiva fase matrimoniale.