Il dirittoal mantenimentoper i figli ha due importanti presupposti: in pirimistra il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno e chi ne benficia deve sussistere un rapporto di filiazione; in secondo luogo, con specifico riguardo ai figli maggiorenni, occorre che questi non abbiano ancora raggiunto l’indipedenza economica.
E’ possibile chiedere la restituzionedi quanto versato negli anni nel caso in cui il genitore tenuto a corrispondere l’assegnodi mantenimentoscopre che uno dei predetti presupposti è venuto meno?
Secondo la più recente giurisprudenza, nel caso in cui un genitore venisse a scoprire di aver versato per anni delle somme a titolo di mantenimentoper un figlio che credeva essere proprio, ma che in realtà è figlio di un’altra persona, è legittimato a chiederne la restituzione. Ciò in ragione del fatto che l’inesistenza del vincolo biologico di filiazione, rappresentando il primo presupposto del mantenimento in favore del figlio, fa venir meno il conseguente diritto con effetti retroattivi.
Prima però sarà necessario accertare in via giudiziale l’assenza di qualsivoglia rapporto di filiazione tramite la cd. azione di disconoscimento di paternità: solo dopo il padre potrà agire in giudizio ai sensi dell’art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione degli importi versati a titolo di mantenimento in favore del figlio che credeva tale, dalla sua nascita sino alla sentenza che ha riconosciuto l’inesistenza del rapporto biologico di filiazione.
La giurisprudenza è inoltre concorde nel ritenere che la domanda di restituzionedel mantenimento del figliomaggiorenne sia ammissibile anche nel caso in cui il genitore obbligato a corrispondere il mantenimento abbia continuato a versare l’assegno nonostante il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio. Se il figliomaggiorenne, ad esempio, trova un lavoro che gli consenta di andare a vivere da solo e costituire una nuova famiglia, l’assegno perderebbe la propria natura di funzione alimentare (la prole, infatti, non può pretendere che i genitori si facciano carico del nuovo nucleo familiare) con conseguente cessazione dell’obbligo da parte del genitore in tal senso. Infatti il genitore è tenuto a corrispondere l’assegnodi mantenimento nei confronti dei figli solo laddove gli importi riscossi vengano utilizzati concretamente per soddisfare una funzione alimentare nell’ambito di un rapporto di filiazione.
In entrambi i casi, pertanto, il genitore obbligato a corrispondere l’assegnodi mantenimento potrà adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la restituzionedegli importi indebitamente versati nel corso degli anni previa valutazione da parte del giudice che dovrà tenere conto degli eventi sopravvenuti che hanno determinato il venir meno dell’obbligodi mantenimento.