Tradimento? Separazione con addebito.

L’istituto dell’addebito della separazione, a tratti ritenuto ancora da alcuni anacronistico, torna invece ad interrogare la Corte di Cassazione che, con una recente ordinanza (n. 21576/2018) ribadisce che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio giustifica l’addebito della separazione al coniuge infedele, a meno che non si dimostri la mancanza del nesso di causalità tra l’adulterio e la crisi coniugale.
È lo stesso art. 151 co.2 c.c. che sancisce il potere del giudice di addebitare la separazione al coniuge che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio e tra questi vi è anche l’obbligo di fedeltà. Tale dovere viene infatti meno solo a seguito della pronuncia separativa, che autorizza i coniugi a vivere separati, mentre permangono invece altri doveri.
Quindi, il coniuge che intrattiene una relazione sentimentale adulterina, in costanza di matrimonio, viola l’obbligo di fedeltà.
Perché però si possa valere l’addebito in sede di separazione è necessario che vi sia un nesso di casualità tra il tradimento e la crisi della coppia.
Il tradimento deve quindi essere il motivo che ha reso intollerabile la convivenza al punto di dover richiedere la separazione. Se invece il tradimento diventa una conseguenza della crisi già conclamata della coppia, allora verrà meno il presupposto dell’addebito.
Qualora venisse pronunciata la separazione con addebito, vi sarebbe come conseguenza anche la condanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre alla perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

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