Studio Legale Bolzani Cerrato

Sottrazione di minori

15 ottobre 2018
Sottrazione di minori

Si parla di sottrazione internazionale quando un minore che ha la sua residenza abituale in uno Stato, viene portato in uno altro Stato senza il consenso del genitore che ne esercita la responsabilità genitoriale.

Infatti, è in capo a quest’ultimo il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore, inteso come luogo dove il minorenne svolge la sua quotidianità e dove si incentrano i legami affettivi.

Per proteggere i minori da un ingiustificato trasferimento in un altro Stato, sono state stipulate convenzioni internazionali che delineano quali sono le regole applicabili di tutti gli Stati aderenti. 

La normativa di riferimento sono la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 che disciplina la procedura di rimpatrio del minore sottratto ed il Regolamento CE 2201/2003, che contiene invece alcune norme integrative.

Qualora il Paese in cui è stato portato il minore aderisca alla Convenzione, chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore ha diritto a presentare istanza per il rientro dello stesso alle “Autorità centrali Istituite” in ogni Paese, che in Italia sono il Dipartimento di Giustizia Minorile presso il Ministero di Giustizia e la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie presso il Ministero degli Esteri.

Le autorità centrali compiono i dovuti accertamenti e, qualora il trasferimento ovvero il trattenimento del minore dovesse risultare illegittimo, l’Autorità Giudiziaria dello Stato in cui il minore è stato portato, può ordinare il rimpatrio entro sei settimane da quando l’istanza viene presentata. 

Esistono però dei casi, disciplinati dalla stessa Convenzione dell’Aja, in cui l’istanza può essere respinta: se si ritiene che sussista un grave pregiudizio sia fisico che morale per il minore una volta rientrato in Patria; se, essendo trascorso più di un anno dall’allontanamento, il minore abbia ormai radicato legami nel nuovo Stato; se il minore abbia compiuto i 16 anni d’età.

Infine, la procedura per il rimpatrio della sottrazione internazionale di minore secondo la Convenzione dell’Aja è totalmente gratuita essendo in gioco un interesse superiore che è quello di garantire la più ampia forma di tutela possibile ad un minore.

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