Separazione e divorzio: distinzione spese ordinarie e straordinarie dei figli

Nel diritto di famiglia é fondamentale la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie nei casi di separazione e divorzio.
Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e ricorrenti che coprono i bisogni quotidiani del figlio/i e ricomprendono alimentazione, abbigliamento quotidiano, spese scolastiche di base, cure mediche ordinarie (come visite pediatriche e visite di routine). Esse sono comprese nell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice e non richiedono ulteriori accordi tra i genitori.
Tra le spese straordinarie sono invece ricomprese tutte quelle spese caratterizzate da maggiore eccezionalità ed imprevedibilità.
In sede di separazione e divorzio (Il diritto dell’assegno di divorzio del coniuge dopo una nuova convivenza), per agevolare la distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie, i Tribunali predispongono delle linee guida a cui fare riferimento. In ogni modo, tali linee guida non sono sempre risolutive e del tutto chiarificatrici.
Una questione particolarmente dibattuta é la classificazione come ordinarie o straordinarie delle spese per il percorso psicologico e psicoterapeutico dei figli.
Secondo l’impostazione prevalente, confermata in diverse sentenze dei giudici di merito, il costo di un percorso psicologico o psicoterapeutico, pur essendo una spesa relativa alla salute dei figli, viene generalmente classificata come una spesa straordinaria da concordare (a titolo esemplificativo, Sent. Trib. Savona, n. 746/2021)
Dall’altro, il percorso psicologico potrebbe essere qualificato come spesa ordinaria se si tratta di una necessità continuativa e prevedibile, ad esempio per il supporto emotivo generale del minore, integrandosi così nell’assegno di mantenimento. Particolarmente rilevante a tal proposito é la sentenza n. 3835 del 15/02/2021, ove é stato specificato che:
“In tema di contributo al mantenimento dei figli, all’interno della categorie delle così dette spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, occorre distinguere quelle che, pure non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento (Disoccupazione colpevole del figlio: stop dell’obbligo al mantenimento da parte dei genitori al mantenimento) del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità”
In conclusione, in sede di separazione e divorzio, la qualificazione del percorso psicologico/ psicoterapeutico del minore come spesa ordinaria o straordinaria sembra quindi variare a seconda delle circostanze specifiche e deve sempre essere valutata considerando l’interesse del minore e la sostenibilità per i genitori.

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