Separazione/divorzio: decorrenza assegno di mantenimento.

In tema di separazione e/o divorzio, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l’assegno di mantenimento decorre dal momento del deposito del ricorso e non dal successivo provvedimento del Tribunale, salvo che le parti abbiano previsto diversamente la decorrenza all’interno dell’accordo.
Secondo la Corte, l’emissione della sentenza è certamente necessaria perché l’accordo produca effetti giuridici, tuttavia, una volta intervenuta, rende operativo l’assetto di interessi stabilito dalle parti fin dal deposito del ricorso.
Questo orientamento si fonda su un principio generale: il tempo necessario per concludere un procedimento di separazione o divorzio non può danneggiare chi ha fatto valere un proprio diritto. In altri termini, i ritardi della giustizia non devono pregiudicare il coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento (Assegno di mantenimento al coniuge in caso di separazione)
Di conseguenza, se l’accordo di separazione o divorzio non prevede una diversa decorrenza, l’assegno di mantenimento è dovuto fin dal deposito del ricorso. (Disoccupazione colpevole del figlio: stop dell’obbligo al mantenimento da parte dei genitori al mantenimento)

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