Quando l’adottato può conoscere le proprie origini.

La legge n. 149 del 2001 ha risposto alla naturale esigenza tutti coloro che sono stati adottati: conoscere la propria famiglia di orgine.
Innanzitutto, è fatto obbligo ai genitori adottivi di informare il figlio riguardo la propria condizione, ovviamente secondo le modalità e le tempistiche ritenute dagli stessi più opportune nell’interesse preminente del minorenne.
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 5, l’adottato può accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l‘identità dei propri genitori biologici una volta compiuta l’età di 25 anni.
Nel caso in cui, invece, sussistano dei gravi e seri motivi riguardanti la salute fisica o psichica, è sufficiente che l’adottato abbia compiuto la maggiore età.
In entrambi i casi, l’adottato deve presentare istanza avanti al Tribunale per i Minorenni del proprio luogo di residenza.
Sarà poi onere del Tribunale per i Minorenni assumere tutte le informazioni ritenute necessarie per decidere se consentire l’accesso alla documentazione del richiedente.
Per completezza, si evidenzia che la legge prevede la possibilità per la madre biologica di dichiarare di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 co.1 d.p.r. 396/2000.
In questo caso, il Giudice potrà interrogare la madre circa la volontà di revocare la dichiarazione di anonimato e di conseguenza consentire al figlio adottivo di conoscere l’identità della stessa.

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