Studio Legale Bolzani Cerrato
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Diritto di Famiglia

Paternità indesiderata

16 aprile 2025
Paternità indesiderata

Non sono pochi gli uomini che lamentano una paternità indesiderata di un figlio.

La madre, quanto meno per legge, ha la totale libertà di scegliere se tenere o meno il nascituro, potendo scegliere tra l’interruzione di gestazione o proseguire la gravidanza.

Il padre, se il figlio verrà successivamente riconosciuto o accertata giudizialmente la paternità, potrà poi decidere se intrattenere o meno rapporti affettivi con il figlio (Il diritto di aggiungere il cognome del padre che riconosce dopo il figlio).

La Corte di Cassazione si è trovata recentemente ad affrontare il sopraesposto tema della paternità indesiderata in diverse sentenze n. 10906/2017, n. 32308/2018 e n. 21882/2013.

Nell’ultima pronuncia del 2013, la Corte ha affermato che «La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che, nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al “disvolere” del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l’art. 30 Cost, fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo».

In conclusione, vediamo come nel nostro ordinamento non sia accordata alcuna protezione giuridica alla paternità indesiderata, in virtù di quel principio di responsabilità (Il curatore speciale: conflitto d’interesse tra figli e genitori nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale) che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo.

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