Studio Legale Bolzani Cerrato

L’amministratore di sostegno

24 maggio 2018
L’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è la persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Presupposti necessari per poter richiedere la nomina di un amministratore di sostegno sono due: da un lato, la persona beneficiaria deve essere ritenuta incapace; dall’altro occorre che sussista anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’amministrato non sarebbe in grado di compiere da solo e per i quali è, di conseguenza, fondamentale la presenza di un amministratore di sostegno.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso avanti al Giudice Tutelare. 

Il ricorso può essere proposto: dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado;dagli affini entro il secondo grado cognati, suoceri, generi, nuore;dal tutore o curatore; dal pubblico ministero.

La scelta dell’amministratore di sostegno spetterà al Giudice stesso ed avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Ma quali sono i suoi doveri? Il codice civile stabilisce all’art. 410 c.c. che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve:

a) tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

b) deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;

c) deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;

d) è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. 

Il nostro legislatore ha, inoltre, previsto che l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente a presentare al Giudice Tutelare di una relazione che attesti l’attività svolta e descriva nel dettaglio le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, redendo inoltre il conto della propria gestione economica.

E’ evidente quindi che l’amministrazione di sostegno sia una figura di estrema importanza ed assolutamente necessaria per sostenere chi non è in grado di compiere le funzioni della propria vita quotidiana. 

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