L’adozione dei maggiorenni.

Il codice civile prevede agli articolo 291 s.s. la possibilità di procedere all’adozione anche di maggiorenni.
Come la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare in passato, la finalità originale dell’istituto è quella di “procurare un figlio a chi non è riuscito ad averne” (ord. Corte cost. 25 maggio 2003, n. 173).
Ma quali sono i presupposti? Il codice stabilisce innanzitutto due limiti d’età: l’adottante deve avere necessariamente compiuto i 35 anni di età e tra l’adottato e l’adottante devono esserci almeno 18 anni di differenza.
Indispensabile poi è che colui che vuole adottare e colui che viene adottato prestino personalmente il loro consenso.
Non è inoltre necessario che l’adottante sia una persona coniugata, ma in tal caso anche il coniuge deve prestare il proprio consenso per l’adozione. Infine, anche i genitori biologici dell’adottato, nonché i suoi figli e il coniuge purché non legalmente separato, devono prestare assenso all’adozione.
Un eventuale dissenso dei genitori biologici, però, potrà essere superato con decisione del Tribunale adito, nel caso in cui una sentenza di non adottabilità sia contraria all’interesse dell’adottato o il dissenso dei parenti sia ingiustificato.
Infine, la sentenza del Tribunale che decide positivamente in merito all’adottabilità del maggiorenne, produce i seguenti effetti:
– l’adottato assumerà il cognome dell’adottante;
– l’adottato conserva tutti i diritti e dovere nei confronti della famiglia d’origine;
– l’adottato avrà tutti i diritti successori nei confronti dell’adottante.

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