L’accordo di separazione consensuale.

Nel caso in cui le parti abbiano trovato un accordo di separazione avente ad oggetto i procedimenti di cui all’art. 473 bis 47 c.p.c. dovranno depositare un ricorso congiunto al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.
Il ricorso di separazione deve essere sottoscritto dalle parti e dei legali difensori delle stesse e deve contenere le indicazioni di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c.
Esaurita la fase innanzi al giudice relatore, durante la quale quest’ultimo sente le parti e prende atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa viene rimessa in decisione al Collegio.
Quest’ultimo ha il compito svolgere il controllo di legittimità (formazione del consenso, compatibilità delle singole pattuizioni con le norme inderogabili, il rispetto delle norme di rito) e di merito (compatibilità dell’accordo con l’interesse dei figli minori) sull’accordo raggiunto dai coniugi. (Separazione/divorzio: La negoziazione assistita)
Il consenso manifestato dalle parti costituisce la fonte della separazione consensuale delle parti, pertanto non rilevano i motivi che hanno determinato lo stesso. Invero il giudice non ha alcun potere di indagine in merito ai motivi che hanno determinato le parti a separarsi.
La sentenza dell’accordo separativo costituisce la condizione legale di efficacia. (L’accordo di separazione dei coniugi può non essere omologato.)

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