La rappresentazione.

La rappresentazione è quell’istituto giuridico di diritto successorio che prevede il caso in cui un soggetto (rappresentante) subentra nella successione al posto di un altro soggetto (rappresentato), chiamato all’eredità, che non può o non vuole accettarla.
Secondo quanto previsto dall’articolo 467 del codice civile, quindi, al posto del rappresentato, possono subentrare al suo posto, per rappresentazione, o i suoi figli o i suoi fratelli e sorelle nel luogo e nel grado del chiamato all’eredità.
Perchè si possa applicare la disciplina della rappresentazione pertanto è necessario in primo luogo, che il chiamato all’eredità non possa o non voglia accettare l’eredità.
In secondo luogo, l’istituo giuridico interessa solo i figli ed i fratelli del defunto.
Di conseguenza, se il rapporto di parentela con la persona scomparsa era di altro tipo, non si avrà rappresentazione.
Ulteriore caratteristica della rappresentazione è che questa opera all’infinito, a prescindere dal grado e dal numero dei discendenti di ciascuna stirpe. In altre parole: se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti e così di seguito.
E’ evidente che la ratio sottostante a tale disciplina successoria sia quella di preservare il patrimonio del defunto all’interno della stessa stirpe familiare di coloro che sono figli o fratelli dell’ereditando.

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