La comunione legale dei beni per la famiglia

La comunione legale dei beni rappresenta il regime patrimoniale applicato alla famiglia, in assenza di un diverso accordo assunto ex art 162 c.c..
Suddetto regime è pensato per soddisfare tendenzialmente l’interesse della famiglia, soddisfacendo gli oneri e i pesi necessari per il mantenimento dei vari membri della famiglia.
Facenti parte della comunione legale dei beni sono tutti quei beni acquistati, separatamente o congiuntamente, dai coniugi in costanza di matrimonio, ad eccezione di quelli individuati dall’art. 179 c.c., e definiti come personali (i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, oppure i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazioni, successioni…).
Non si tratta di una comunione legale universale, in quanto non vi sono ricompresi tutti i beni dei coniugi, ma solo quelli individuati dal legislatore: si tratta poi di una “comunione di acquisti”, in quanto vi entrano a far parte i beni acquistati successivamente alla costituzione del vincolo matrimoniale. Con il termine “acquisti” intendiamo gli acquisti a titolo derivativo (in forza di un atto di natura onerosa, come la compravendita), quelli a titolo originario (ad esempio a seguito di occupazione o usucapione), proventi derivanti da un’attività dell’ingegno (premio per la vincita di un concorso), e possono esservi ricompresi altresì diritti reali differenti dalla proprietà (come diritti di abitazione, superficie ecc…). (L’esclusione di un bene da parte dei coniugi dal regime della comunione legale)
In conclusione, è importante sottolineare la natura di tale regime patrimoniale, che non deve ritenersi universale ed in grado di fondere completamente il patrimonio dei due coniugi, ma che è una comunione di acquisti, che vede fondersi quindi quelli che sono gli acquisti, individuati dal legislatore, che siano stati fatti successivamente alla costituzione del vincolo matrimoniale (Scioglimento e divisione della comunione dei beni tra coniugi.)

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