INPS: gli assegni familiari in caso di divorzio e separazione

Gli assegni familiari sono un sostegno economico erogato dall’INPS in favore dei nuclei familiari con lavoratori dipendenti e dei titolari delle pensioni.
Per poter godere dei suddetti assegni, è necessario che i nuclei familiari siano composti da più persone il cui reddito complessivo sia inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge. Il reddito a cui si fa riferimento è quello complessivo: di conseguenza, devono essere sommati i redditi del richiedente con i redditi degli altri componenti.
Inoltre, si tiene conto non solo dell’eventuale presenza in famiglia di soggetti inabili, ma anche delle situazioni di separazione legale e divorzio dei coniugi.
Nel caso di separazione legale o divorzio con affidamento condiviso dei figli, il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare spetta ad entrambi i genitori affidatari.
L’INPS ha inoltre definito chel’individuazione di quale tra i genitori effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno è subordinata ad un accordo tra le parti. Nel caso in cui le parti, invece, non abbiano raggiunto tale accordo, l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare è accordata al genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tutto ciò: essendo la ratio quella di garantire un supporto al nucleo familiare, in caso di affidamento condiviso sarà il cd. genitore collocatario quello legittimato alla percezione degli assegni familiari.
Ma cosa accade nel caso in cui la separazione o il divorzio prevedano un affidamento della prole in via esclusiva ad un solo genitore? Logicamente, in quest’ultimo caso il diritto a percepire l’assegno familiare spetta al genitore affidatario.
Particolarità è che nel caso in cui il congiunge affidatario divorziato contragga un nuovo matrimonio, verrà meno il diritto per quest’ultimo di percepire l’assegno sulla base della posizione tutelata dell’ex coniuge.
Infine, l’INPS ha riconosciuto che il diritto all’assegno per il nucleo familiare deve essere riconosciuto al soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori. E’ riconosciuto quindi tale diritto anche in materia di affidamento della prole nata al di fuori del matrimonio. In ogni caso, la prestazione dovrà essere calcolata sulla base dei redditi del genitore che convive con il minore.

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