Illecito del figlio minore:genitori responsabili?

L’articolo 2048 c.c. recita che: “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.
Il nostro codice civile prevede, quindi,la concorrente responsabilità civile del padre e della madre qualora il figlio minore, comunque capace di intendere e di volere cagioni un danno a terzi.
L’articolo statuisce, però altresì, che i genitori “sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, è richiesto che la coppia genitoriale o il singolo genitore dimostri, prima di tutto, di aver impartito al figlio un’idonea educazione. Infatti, il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti, di assistenza, di presenza
accanto ai figli a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire
o di affrontare.
I genitori devono svolgere una costante opera educativa sino alla maturità̀ personale del figlio.
Affinché i genitori non vengano considerati responsabili per i fatti illeciti commessi dal figlio minore, la norma prevede inoltre che gli stessi abbiano vigilato attivamente sul figlio al fine di prevenire il compimento di qualsiasi danno nei confronti di terze persone.
Particolare è come, sempre secondo l’interpretazione della giurisprudenza, l’idonea educazione viene valutata in riferimento alla personalità del minore ed alle sue condizioni sociali ed ambientali nel quale è inserito.
Si ritiene che l’obbligo di vigilanza e sorveglianza che sussiste in capo ai genitori deve essere proporzionato all’età, alla capacità di discernimento, al carattere del minore, allo sviluppo intellettivo e fisico dello stesso.

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