Il Tribunale di Milano e la revoca del consenso alla separazione consensuale dei coniugi

Il Tribunale di Milano sez. IX, con una recente sentenza si è espresso in merito alla revoca unilaterale del consenso alla separazione personale dei coniugi, successiva al deposito di un ricorso congiunto.
I coniugi, infatti, avevano adito al Tribunale perché venisse dichiarata la separazione ed il successivo divorzio ad una serie di condizioni elencate nel ricorso. Tuttavia, in seguito al deposito dell’atto introduttivo ed entro il termine per il deposito delle note scritte, uno dei coniugi dichiarava di voler revocare la separazione nelle condizioni da lui precedentemente concordate.
Il Tribunale di Milano risolveva la questione dichiarando inammissibile la revoca unilaterale del consenso nella separazione congiunta, affermando che l’accordo depositato ex art. 473-bis c.p.c. ha natura negoziale e può essere rinunciato solo da entrambe le parti. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, la rinuncia è ammessa solo in casi eccezionali: errore, dolo, violenza o contrasto con norme inderogabili o con l’interesse dei figli. Resta invece fermo il potere del giudice di modificare o rifiutare l’accordo se contrario alla legge o all’interesse della prole (Cassazione: l’interesse del minore ad essere ascoltato ed il diritto alla bigenitorialità)
Nel caso de quo, accertata la cessazione della comunione materiale e spirituale, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione alle condizioni concordate nel ricorso, ritenute conformi all’interesse del figlio minore (L’accordo di separazione dei coniugi può non essere omologato.)

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