Il testamento e limiti: la quota di legittima.

Lo strumento che la legge prevede per poter disporre dei propri beni dopo la morte è il testamento.
Sussistono, però, alcuni limiti alla facoltà di redigere un testamento.
Infatti, gli artt. 536 e seguenti del codice civile prevedono la cosiddetta la quota di legittima. Si tratta della quota del patrimonio del defunto che deve essere necessariamente riservata a determinati soggetti cd. legittimari (il coniuge, i figli ed in loro assenza, gli ascendenti) ed è calcolata in riferimento non solo ai beni rientranti nell’asse ereditario ma anche quelli che sono stati donati di consistente valore durante la vita del testatore.
La restante quota del patrimonio del defunto (non destinata quindi per legge alla quota di legittima) rappresenta, invece, la cd. quota disponibile.
Di conseguenza, nel caso in cui non vi siano eredi necessari (coniuge, figli ed in mancanza ascendenti), non ci sarà alcun limite per il testatore nella disposizione del proprio patrimonio: la quota disponibile sarà pari al 100% dei suoi beni.
Nel caso in cui, invece, vi siano eredi necessari, è necessario garantire agli stessi una quota stabilita dalla legge indipendemente dal contenuto dell’eventuale testamento, in particolare:
– un coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari ad 1/2 della massa. Di conseguenza, anche la quota disponibile sarà pari a 1/2 della massa;
– un coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge ed al figlio è di 1/3, ciascuno. Dunque, la quota disponibile sarà di 1/3;
– un coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono nel dividere tra di loro in parti uguali il 50% della massa. La quota disponibile in questo caso è pari ad 1/4;
– un coniuge senza figli ma con ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari ad 1/2 della massa, mentre 1/4 spetta ad ogni ascendente. Di conseguenza, la quota disponibile è di 1/4;
– un figlio in assenza del coniuge: la sua quota spettante al figlio è pari alla metà della massa, e quindi la disponibile sarà della sua metà;
– più figli in assenza del coniuge: ad ognuno spetta una quota pari a 2/3 della massa; la quota disponibile sarà così pari ad 1/3 della massa;
– ascendenti in assenza del coniuge: la quota a loro riservata è pari ad 1/3, e dunque, la quota disponibile sarà pari a 2/3.
In conclusione, appare evidente come la quota di legittima e la quota disponibile siano assolutamente complementari tra loro.

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