Il testamento e l’erede testamentario.

Il testamento è l’unico atto negoziale mortis causa.
Col testamento si effettuano delle disposizioni che possono riguardare tutte o parte delle proprie sostanze.
Quest’atto può essere olografo, scritto di proprio pugno dal testatore, datato e sottoscritto a pena di nullità.
Può essere pubblico, nonché redatto con atto del notaio, in presenza di due testimoni davanti ai quali il testatore dichiara la sua volontà; il notaio la trascrive e la legge al testatore in presenza dei testimoni; tutti questi soggetti sottoscrivono il testamento (e il notaio indica altresì il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione).
Può infine essere segreto, consistente nella consegna solenne al notaio del testamento che contiene le disposizioni (patrimoniali e non), affinché lo stesso notaio possa riceverlo e conservarlo.
Il testamento può contenere uno o più beneficiari e riguardare uno o più beni.
Tramite il testamento, un soggetto può acquistare la qualità di erede o di legato.
L’erede subentra in tutti i rapporti giuridici del de cuius, il cui patrimonio si fonde al proprio, acquisendo l’erede sia crediti che debiti.
Il legatario invece è beneficiario solamente della disposizione indicata nel testamento, acquisendo quest’ultimo esclusivamente la proprietà del bene indicato.

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