Il Giudice e la scelta dell’amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno è quell’istituto che viene chiamato in causa nel momento in cui una persona, per via di una propria fragilità, si trova impossibilitata a provvedere ai propri interessi.
L’Amministratore di sostegno, dal momento della nomina del Tribunale, agisce in nome e per conto della persona beneficiaria, sostenendola in tutte le scelte di vita, di salute e patrimoniali.
La Corte di Cassazione, con una recente decisione, ha ben esposto quelle che sono le finalità dell’istituto in questione: “L’amministrazione di sostegno è disegnata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, chiamando il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione…”.
Nel caso di specie la ricorrente lamentava che il giudice non avesse tenuto debitamente in considerazione la propria volontà di vedere nominata Amministratore di sostegno la propria figlia, invece di un avvocato esterno al nucleo familiare.
I desiderata della beneficiaria erano stati disattesi a causa di un importante conflitto intra familiare (L’amministratore di sostegno).
Il giudice, nella sua decisione, ha ben esplicitato come “…la volontà̀ del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore si può̀ disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina…”.
In conclusione, vediamo come l’amministrazione di sostegno (L’amministrazione di sostegno: nomina di un soggetto terzo alla famiglia.) sia un istituto volto alla protezione di soggetti deboli, divenuti incapaci di compiere scelte ponderate concernenti la propria salute e il proprio patrimonio. Il giudice può disattendere la eventuale volontà manifestata di vedere nominato un familiare quale Amministratore, qualora siano sussistenti gravi e inequivoche circostanze.

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