Il genitore che ha diritto al rimborso del mantenimento

Entrambi i genitori sono coobbligati solidali per tutto quanto è dovuto per il mantenimento del loro figlio sin dalla sua nascita.
Nel caso in cui solo uno dei due genitori si fosse sempre fatto carico del sostentamento del figlio può essergli riconosciuto il diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore sulla base delle regole dettate dall’art. 1299 cod. civ. in riferimento ai rapporti fra condebitori solidali.
In altre parole, al singolo genitore è riconosciuto il proprio diritto al rimborso pro quota di tutte le spese sostenute per provvedere al mantenimento del figlio. Anche la Corte di Cassazione ha stabilito che “il genitore che adempie per l’intero obbligo di mantenimento della prole, cui dovrebbero assolvere entrambi i genitori, può richiedere all’altro genitore la sua parte iure proprio”.
L’obbligo per i genitori di mantenere i figli sussiste, infatti, per il solo fatto di averli generati, anche al di fuori del matrimonio: di conseguenza, non viene meno l’obbligo per l’altro genitore di provvedere al mantenimento del figlio anche per tutto il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità/maternità.
La prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio, ma anche per quello del genitore al rimborso delle spese effettuate per il mantenimento dello stesso, non opererà dalla nascita ma dal riconoscimento da parte del genitore obbligato, cioè dalla dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità, momento che segna così l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione del diritto stesso. Tale termine è stabilito dall’art. 2946 c.c. a dieci anni: non si applica quindi il termine quinquennale, stabilito diversamente per il pagamento dell’assegno mensile di mantenimento.
Infine, come è determinata la somma che un genitore deve all’altro a titolo di rimborso? Secondo la giurisprudenza maggioritaria, è possibile procedere ad una liquidazione equitativa degli esborsi presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa, tenendo conto dei redditi di ciascun genitore e della correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire.

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