Il disconoscimento di paternità.

L’azione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis è volta all’accertamento ed alla dichiarazione che, in realtà, tra padre e figlio nato in costanza di matrimonio non vi è alcun legame biologico.
Ma chi sono i soggetti legittimati a proporre questo tipo di azione ed entro quale termine?
Innanzitutto, la madre può proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dal giorno in cui è nato il figlio o dal giorno in cui è venuta a conoscenza dello stato di impotenza generandi del marito al momento del concepimento, ma comunque non oltre cinque anni dalla nascita.
Il padre, invece, ha il diritto di esercitare l’azione di disconoscimento di paternità entro un anno dalla nascita del bambino solamente se egli era presente nel momento e nel luogo della nascita. In caso contrario, il termine di un anno decorre dal momento del rientro del padre nel luogo di nascita del bambino oppure dal giorno in cui è venuto a conoscenza della nascita.
È prevista, poi, un’altra fattispecie: il padre potrà esercitare l’azione di disconoscimento del figlio entro un anno dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza dell’adulterio della moglie al momento del concepimento o della propria impotenza generandi, sempre che sia in grado di provare di non essere stato a conoscenza di tali circostanze.
In ogni caso, l’azione di disconoscimento di paternità non potrà comunque essere esercitata oltre il quinto anno di vita del bambino.
Terzo legittimato è il figlio stesso. Nel suo preminente interesse, l’azione è imprescrittibile: avrà infatti la facoltà di esercitare l’azione di disconoscimento di paternità in qualunque momento della sua vita.

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