Studio Legale Bolzani Cerrato
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Diritto di Famiglia

I poteri di indagine del curatore speciali conferiti dal Tribunale.

26 novembre 2025
I poteri di indagine del curatore speciali conferiti dal Tribunale.

L’art. 478-bis 8 c.p.c. stabilisce che il Tribunale può attribuire al curatore speciale anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, oltre che processuale. (Il Curatore Speciale del Minore: la nomina è obbligatoria.)

In particolare, un tribunale di merito ha attribuito al curatore speciale del minore il potere di svolgere una ricognizione del debito del genitore inadempiente nel pagamento dell’assegno di mantenimento. In questi casi, il curatore speciale deve indicare nella sua memoria, da presentare in giudizio, le possibili azioni giudiziarie di recupero, che può intraprendere il genitore a tutela del figlio minore.

Per garantire al curatore speciale la massima autonomia nell’attività di accertamento, il giudice gli ha conferito un mandato molto ampio: infatti può rivolgersi ai servizi sociali per ottenere ulteriori elementi utili e può richiedere direttamente alle parti ogni informazione o documento rilevante. Inoltre, il curatore è autorizzato a reperire, nell’interesse della minore, atti e certificazioni presso il Tribunale o presso qualunque altro ufficio giudiziario (La nomina del curatore speciale del minore)

É da notare che il Tribunale, nell’ambito di tale procedimento aveva ordinato anche l’integrazione della documentazione economica ai genitori.

In secondo luogo, il Tribunale disponeva verifiche fiscali tramite la Guardia di Finanza, incaricata di accertare il tenore di vita dei genitori, i loro beni immobili, i redditi degli ultimi tre anni, insieme all’eventuale partecipazione a società e ai rapporti bancari o assicurativi.

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