I conviventi e la successione.

La Legge n. 76/2016 ha per la prima volta disciplinato all’interno del nostro ordinamento la convivenza di fatto, dando una specifica rilevanza giuridica alla situazione di fatto tra due persone unite da un legame stabile affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
In caso di decesso di uno dei partner, però, la Legge non ha previsto particolari diritti di successione.
E’ stabilito che il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza e di proprietà del deceduto per due anni oopure tre anni qualora coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite oppure per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.
Tale diritto viene meno quando cui il convivente superstite cambi luogo di abitazione ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.
Nel caso in cui, invece, il deceduto sia la parte conduttrice del contratto di locazione della casa di convivenza (comune residenza) della coppia, è data facoltà al convivente superstite di subentrare nel contratto di locazione.
Inoltre, qualora la morte sia derivante da un fatto illecito, al convivente superstite spetta il diritto al risarcimento del danno.
Per disciplinare l’effettiva successione in materia di convivenza, sarà quindi necessario fare testamento, con particolare accortezza nel non ledere la quota legittima spettante ai famigliari del de cuius.

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