Eredità ed assegno di divorzio per il coniuge.

In sede di divorzio può essere quantificato un contributo da versarsi periodicamente all’ex coniuge al ricorrere di alcuni requisiti: il c.d. assegno divorzile.
Sul punto la Cassazione, con una recente pronuncia a Sezioni Unite (n. 18287/2018), ha finalmente chiarito i criteri secondo i quali parametrare tale contribuzione.
Ai fini della corresponsione di un assegno divorzile, occorrerà infatti verificare che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Pertanto oltre alla finalità meramente assistenziale si devono considerare altri criteri.
In particolare modo l’assegno di divorzio andrà riconosciuto valutando altri indicatori tra i quali il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge.
Affinché vi possa essere riconoscimento di un assegno in sede di divorzio occorrerà dimostrare che la rilevante disparità economica reddituale delle parti sia il risultato di una scelta comune della coppia: ad esempio il coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative e di crescita professionale per consentire l’ascesa economica dell’altro.
Alla luce di tali principi, di recente il Tribunale di Prato, con una pronuncia del 16/1/2019, ha rigettato la richiesta di assegno divorzile da parte di un coniuge, basata sulla disparità reddituale sussistente tra le parti, in seguito ad una cospicua eredità percepita dal marito.
Infatti, secondo il Tribunale adito la moglie non avrebbe in alcun modo potuto contribuire ad accrescere il patrimonio del padre del coniuge, patrimonio che quindi, ancorchè rilevante, non potrebbe di per sé giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativa.
Ad ogni modo nel caso di specie nessun assegno mensile è stato riconosciuto al coniuge, anche in quanto non vi era prova né di un evidente disparità reddituale tra i coniugi (avendo la moglie mezzi sufficienti alla propria sussistenza) né di un sacrificio delle proprie aspettative professionali.

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