Divorzio: TFR e fondo integrativo.

Se nella sentenza di divorzio è previsto un assegno a favore di una parte, quest’ultima, se non ha contratto nuove nozze, ha diritto di percepire il 40% della liquidazione dell’ ex coniuge quando lo stesso andrà in pensione (art. 12 bis legge 898/70) o cesserà per altri motivi il rapporto di lavoro.
La percentuale verrà calcolata in relazione a quanti anni il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (quindi sino alla data della pronuncia del divorzio).
Una recente normativa ha dato la possibilità al lavoratore dipendente sia di lasciare al proprio datore di lavoro gli importi maturati a titolo di TFR e di percepirli alla cessazione del rapporto di lavoro, sia di far versare gli importi maturati a titolo di TFR in un Fondo integrativo di previdenza complementare a sua scelta.
Tutto ciò ha creato non pochi problemi all’ex coniuge che ha maturato il diritto previsto dalla legge sul divorzio: infatti a volte è capitato che il beneficiario di tali importi si vedesse negato dall’ex coniuge la corresponsione del dovuto. Quest’ultimo motivava il proprio diniego affermando di non aver percepito il TFR ,ma la liquidazione dal Fondo integrativo.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’ex coniuge consentendogli di percepire il dovuto anche se depositato in un Fondo integrativo.
Il Tribunale di Milano ed altri Giudici di merito invece sono di avviso contrario ritenendo che le somme versate in una pensione integrativa non sono da attribuire ,neppure in percentuale, all’ex coniuge.

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