Causa di separazione: violazione obbligo fedeltà del coniuge.

Tra gli obblighi coniugali enumerati dall’art. 143 c.c. vi è quello di fedeltà.
Secondo la giurisprudenza , la violazione di tale obbligo di fedeltà può giustificare di sé la richiesta di addebito, ove vi sia un nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, l’onere di provare l’infedeltà e la sua efficacia causale a rendere intollerabile la convivenza spetta al coniuge che vuol far valere l’addebito (cfr Cass. 05/08/2020 n. 16691).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di accertare i fatti, sono possibili due presunzioni.
In caso di comportamenti particolarmente gravi ed intollerabili del coniuge si presume che questi abbiano determinato la fine della relazione matrimoniale. In questo caso spetta al coniuge accusato di aver messo in atto tali condotte provare che la rottura matrimoniale era venuta meno per altra causa (cfr Cass. 24 ottobre 2022 n. 31351).
Inoltre è possibile desumere il nesso causale tra il tradimento e l’intollerabilità della convivenza quando la richiesta di separazione segue immediatamente la violazione dell’obbligo di fedeltà del coniuge. (Separazione con addebito: tradimento e nesso di causalità)
In questo caso spetterà all’altro coniuge provare la mancanza di un nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale (cfr Cass. 25 maggio 2016 n. 10823).
L’addebito potrà essere riconosciuto anche nel caso in cui la domanda di separazione non sia immediatamente successiva all’infedeltà, ma in questo caso non sarà possibile invocare tale presunzione. (La pronuncia di separazione con addebito a carico di un coniuge)
È, ad esempio, il caso in cui il coniuge tradito si trova in una situazione di vessazione fisica e/o psicologica e non è quindi nelle condizioni di proporre in tempi brevi il ricorso di separazione.

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