Cassazione: condotte violente tra genitori e la tutela dei minori

La Prima Sezione della Cassazione ha affermato che nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale ed in presenza di violenza anche solo assistita, il giudice deve valutare il rischio di vittimizzazione secondaria del minore e, pertanto, adottare i provvedimenti più idonei ex art. 333 c.c.
Secondo la Cassazione, le condotte violente da parte di un genitore verso l’altro, infatti, sono un fatto sufficiente per il giudice per disporre la sospensione dei contatti tra il genitore e il minore, oppure la limitazione degli stessi o, ancora, la modalità protetta degli incontri.
Ciò anche in conformità alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con legge n. 77/2013, che impone agli Stati contraenti di garantire che gli episodi di violenza siano correttamente presi in considerazione al momento della determinazione dei diritti di custodia e di visita dei minori, al fine di non compromettere i diritti e la sicurezza dei minori. (Affidamento super esclusivo del minore: non deve essere una punizione per un genitore.)
Secondo la Cassazione è pertanto corretta la decisione del Tribunale per i minorenni che, valutate complessivamente le condotte paterne, ha disposto l’affido esclusivo alla madre, la vigilanza dei servizi sociali e incontri padre-figli mediati e monitorati, con possibilità di sospensione in caso di condotte inadeguate. (La misura cautelare del Tribunale per la vittima di violenza familiare)

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