Assegno di mantenimento per addebito: pensione di reversibilità.

Con una recentissima ordinanza dello scorso 15 marzo (ord. n. 7464 del 15/3/2019), la Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema del diritto all’erogazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge separato con addebito, non titolare di un assegno di mantenimento.
L’art. 22 L. 21 luglio 1965 n. 903 richiede infatti quale unico requisito per poter ottenere la pensione di reversibilità, l’esistenza di un rapporto di coniugio al momento del decesso del coniuge beneficiario.
Sul punto si era pronunciata anche la Corte Costituzionale (sent. n. 286/1987) dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’esclusione dell’erogazione della pensione di reversibilità al coniuge separato con addebito, in quanto lo stesso deve essere equiparato al coniuge separato o non.
Non vi sono infatti ulteriori condizioni richieste dalla norma in quanto, secondo la costante giurisprudenza, la pensione di reversibilità deve essere riconosciuta non solo al coniuge titolare di un assegno di mantenimento, ma più in generale al coniuge separato (con o senza addebito) che versa quindi in una posizione sostanzialmente identica.
Tale previsione trova ragione nella finalità del trattamento pensionistico di assicurare continuità dei mezzi di sostentamento al coniuge, venendo a mancare la parte tenuta a fornirli. Pertanto deve poter continuare ad essere tutelato da un eventuale stato di bisogno anche il coniuge separato (con o senza addebito).
A nulla vale quindi che il coniuge superstite sia o meno titolare di un assegno di mantenimento in quanto la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato, in favore del quale opera la c.d. “presunzione di vivenza” a carico del lavoratore al momento della morte.

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