Studio Legale Bolzani Cerrato

Annullamento del matrimonio: no al mantenimento.

19 maggio 2018
Annullamento del matrimonio: no al mantenimento.

La recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11553/2018 ha pronunciato un nuovo principio, che avrà sicuramene un forte impatto in materia di separazione e mantenimento. 

Nel caso in cui la Chiesa decida in merito all’annullamento del matrimonio potrà essere annullato anche l’eventuale assegno di mantenimento stabilito da un Giudice in sede di separazione dei coniugi.

La Suprema Corte ha in questa Sentenza riformato la pronuncia della Corte di Appello di Napoli, la quale aveva stabilito che “la dichiarazione di nullità del matrimonio non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno”.

La ratio sottostante è la seguente: a differenza del caso di divorzio, ove è contemplata la possibilità che l’ex coniuge si veda corrisposta una somma a titolo di assegno divorzile, l’annullamento del matrimonio cancella definitivamente il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito.

La Corte di Cassazione ha infatti spiegato che l’annullamento del matrimonio fa inevitabilmente venire meno il vincolo matrimoniale.

Quindi nel caso in cui in sede di separazione i giudici avessero stabilito la corresponsione di un assegno di mantenimento e successivamente fosse intervenuta una pronuncia della Chiesa di annullamento del matrimonio, la parte non sarà più tenuta a corrispondere il mantenimento.

Caso diverso, invece, se l’annullamento del matrimonio intervenisse in seguito ad una sentenza di divorzio in cui Giudice civile ha stabilito la dovuta corresponsione di un assegno divorzile. In questa situazione, infatti, il successivo annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota non avrà la conseguenza di annullare anche tale obbligo.

 

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