Tradimento del coniuge: si può chiedere il risarcimento del danno all’amante?

La giurisprudenza del diritto di famiglia in merito ad una eventuale responsabilità civile dell’amante nei confronti del coniuge tradito e quindi alla relativa domanda di risarcimento del danno è molto scarna.
È un aspetto che è stato poco dibattuto.
Il quesito trae origine dall’istituto giuridico dell’induzione all’inadempimento contrattuale.
Infatti, parte minoritaria della giurisprudenza ritiene che la figura dell’amante possa essere ricondotta a quella di induttore del mancato obbligo di fedeltà previsto dal vincolo del matrimonio tra due coniugi, motivo per il quale potrebbe essere richiesto un risarcimento del danno al terzo.
Parte maggioritaria della giurisprudenza, invece, ritiene che l’amante non possa essere assimilato al ruolo di induttore. Infatti, sostiene che un terzo sia libero di corteggiare chi meglio crede (anche un coniuge) e ciò sia espressione del diritto di libera personalità garantito dall’art. 2 della Costituzione.
Pertanto, giurisprudenza prevalente ritiene che l’unica responsabilità del tradimento possa essere ascritta al coniuge e non al proprio amante, al quale non potrà essere domandato alcun risarcimento del danno.

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