Separazione dei coniugi: l’assegnazione della casa ad un genitore

In caso di separazione, la questione dell’assegnazione della casa assume particolare rilievo, soprattutto quando uno dei coniugi desidera rimanervi.
La normativa italiana prevede che l’assegnazione dell’abitazione familiare sia possibile solo in presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, con lo scopo di tutelare il loro interesse. In questo caso, la casa verrà assegnata al genitore collocatario, indipendentemente da chi ne sia proprietario o intestatario del contratto di locazione.
Se invece non ci sono figli il giudice non può disporre l’assegnazione dell’immobile a uno o all’altro coniuge.
Pertanto, il coniuge che non è proprietario dell’immobile o intestatario del contratto di locazione non ha diritto a rimanere nella casa coniugale dopo la separazione.
Qualora si rifiutasse di lasciarla, il titolare dell’immobile potrebbe intraprendere un’azione per occupazione senza titolo nei confronti dell’altro genitore.
Qualunque sia la strategia adottata, è fondamentale che uno dei due coniugi non intraprenda azioni arbitrarie come il cambio delle serrature. Un’azione di questo tipo da parte del genitore potrebbe configurarsi come una condotta illecita, perseguibile anche penalmente.

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