Pensione di reversibilità? Spetta anche al coniuge separato, anche con addebito

La circolare INPS n. 185/2015 comprende tra i legittimati a percepire la pensione di reversibilità sia il coniuge separato che l’ex coniuge divorziato, solo alla presenza di specifici presupposti.
In merito alla posizione del coniuge separato, la Corte di Cassazione ha per molti anni ritenuto che la pensione di reversibilità gli spettasse qualora fosse beneficiario dell’assegno di mantenimento e che spettasse al coniuge separato con addebito, ma con diritto all’assegno per gli alimenti.
Ad oggi, a seguito della nuova circolare emessa dell’INPS n. 19/2022 si è verificata un’inversione di rotta.
Infatti, tale circolare estende il diritto di percepire la pensione di reversibilità a tutti i coniugi separati, anche al coniuge separato con una sentenza di addebito anche senza avente diritto ad un assegno per alimenti.
Pertanto, tutti coloro che si siano viste negate le loro richieste prima della pubblicazione della circolare INPS n. 19/2022 potranno far riesaminare la propria domanda ai fini di ottenere tale contributo, salvo che la decisione non sia passata in giudicato

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