Studio Legale Bolzani Cerrato

Obbligo di mantenimento in capo ai nonni

1 febbraio 2018
Obbligo di mantenimento in capo ai nonni

È fatto notorio che sono i genitori che devono adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive capacità lavorative, sia professionali che casalinghe.

Quando, però, i genitori non hanno mezzi sufficienti, l’art. 316 bis c.c. prevede che gli altri ascendenti (i genitori degli stessi, quindi i nonni), sono tenuti a corrispondere un mantenimento per i nipoti.

L’obbligo di mantenimento degli ascendenti sorge solamente se entrambi i genitori versano nell’oggettiva impossibilità di provvedere ai figli per mancanza dei mezzi: il ruolo dei genitori, infatti, resta primario, essendo quello degli ascendenti solo sussidiario.

Se quindi uno dei due genitori non presta il proprio contributo, dovrà farvi fronte in primo luogo l’altro genitore con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche eventualmente agendo nei confronti del genitore inadempiente e, solamente in via secondaria, se c’è una totale assenza di mezzi, potrà agire affinché siano gli ascendenti (tutti) a prestare il mantenimento per il nipote.

Ma quando, esattamente, sussiste l’obbligo di mantenimento degli ascendenti?

I casi sono i seguenti:

–       quando il genitore è oggettivamente impossibilitato a provvedere al mantenimento dei figli, ad esempio per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica;

–       quando c’è una omissione volontaria, cioè quando entrambi i genitori si rifiutano

–       quando anche solo di uno dei genitori si rifiuta, ma l’altro non ha i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.

Tra gli ascendenti, l’onere di mantenimento dei nipoti può poi essere suddiviso in proporzione alle capacità economiche patrimoniali di ciascuno e può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore.

La previsione dell’art. 316 bis c.c. non ha quindi natura sanzionatoria, bensì trova ragione nella solidarietà familiare e nell’interesse superiore di tutelare i figli minori.

 

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