L’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione e divorzio.

Durante/dopo la crisi familiare, in caso di separazione e divorzio, il Giudice di famiglia assegna, per legge, la casa coniugale al genitore collocatario del figlio minore/non economicamente autosufficiente al fine di garantire a quest’ultimo di continuare a vivere nell’ambiente in cui è nato ed è cresciuto.
L’assegnazione della casa familiare può non corrispondere con il proprietario dell’immobile proprio perché il diritto di famiglia tutela, in primis, il benessere psicofisico del minore/figlio non economicamente autosufficiente e non il diritto di proprietà.
Ci si deve, a questo punto, chiedere a chi spetta sostenere le spese relative alla gestione dell’immobile in caso di separazione o divorzio.
È comunemente condiviso il principio per cui il genitore collocatario non deve corrispondere alcuna somma all’altro genitore: l’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione e divorzio esonera quindi l’assegnatario dal pagamento di un canone di locazione e/o di indennità di occupazione a favore dell’altro genitore, nonostante quest’ultimo sia proprietario dell’intero immobile o di una quota di esso.

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