L’amministrazione di sostegno e la tutela del terzo.

L’amministrazione di sostegno, a differenza della inabilitazione e dell’interdizione che comportano che il soggetto sottoposto a tutela non possa compiere determinati atti, implica che l’individuo beneficiario della amministrazione di sostegno possa compiere direttamente alcuni atti (es. atti di ordinaria amministrazione) altri invece deve necessariamente compierli l’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare e e presta il giuramento di agire con lealtà e diligenza innanzi allo stesso Giudice Tutelare.
Proprio in quanto si tratta di uno strumento a protezione della persona, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non può stipulare autonomamente contratti e, se conclusi, questi rischiano di essere annullati.
In questo caso anche il terzo che acquista un bene da un soggetto incapace rischia di vendersi annullato il contratto per incapacità legale del disponente. Tale forma di annullabilità travolge l’atto sin dall’origine e pertanto il soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno tornerà ad essere proprietario del bene e chi lo ha acquistato, anche se in buona fede, dovrà restituirlo.

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