La sentenza 68/2005 della Corte Costituzionale: il riconoscimento di un figlio da parte di due madri.

La normativa vigente in Italia, ed in particolare l’art. 8 della l. 40/2004, prevede che il nato da donna che abbia ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita all’estero per avere un figlio, in quanto unita in una relazione con un’altra donna, non possa avere lo stato di figlio riconosciuto anche dalla partner, nonostante il progetto di maternità fosse un desiderio ed impegno condiviso all’interno della coppia.
La Corte costituzionale è tornata, in tempi recentissimi, con la sentenza n. 68/2025, a pronunciarsi sul tema, sancendo l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 8 l. 40/2004 nella parte in cui non prevede la possibilità che il figlio venga riconosciuto anche dall’altra donna.
La sentenza 68/2005 della Corte Costituzionale (La procreazione medicalmente assistita (PMA): eterologa e omologa.) dichiarando l’incostituzionalità del citato art. 8 l. 40/2004, di fatto enuncia:
1) è la coppia di donne a decidere, consapevole dei doveri e delle responsabilità che comporta avere un figlio, di ricorrere alle tecniche di PMA al fine di poter soddisfare il proprio desiderio comune di costruire una famiglia. Non si vede pertanto perché, giuridicamente, il nato possa essere riconosciuto solamente da una delle due donne;
2) la norma, così come prospettata, perde di vista quello che è il centrale e preminente interesse del minore a che i diritti che vanta nei confronti della madre biologica, possano essere vantati anche nei confronti della madre intenzionale.
In conclusione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2005 (Rapporto donna/uomo, l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo) segna un passo importante verso il riconoscimento giuridico del genitore intenzionale e la sua parificazione alla posizione del genitore biologico.

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