La revoca della donazione

La donazione può essere revocata secondo l’articolo 780 c.c. per due motivi: ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli del donante.
Il primo motivo, inserito nell’articolo 801 c.c., ha il fine di punire un comportamento di chi ha ricevuto la donazione: tra i comportamenti elencati si segnalano il danno al patrimonio del donante o condotte rilevanti in sede penale come l’omicidio volontario del donante.
Il secondo motivo, regolato dall’articolo 803 c.c., si ricollega ad un comportamento posteriore alla donazione: la revoca può essere predisposta dal donatario quando questi, se avesse saputo della sopravvenienza di un figlio o di figli, non avrebbe provveduto alla donazione.
La conseguenza della revoca è la restituzione del bene donato da parte del donatario a favore del donante.

Corte di Cassazione: per l’assegno di divorzio occorre un rigore probatorio
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione torna a pronunziarsi in merito ai presupposti concernenti il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Sul punto
Leggi
Rimborso del mantenimento del figlio: obbligazioni solidali.
L’obbligazione di mantenimento del figlio decorre dalla sua nascita. I genitori possono riconoscere il figlio dalla nascita oppure lo status di filiazione
Leggi
Nullità del testamento con assistenza dell’Amministratore di sostegno, benchè autorizzato dal Giudice Tutelare.
Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione pronuncia la nullità di un testamento pubblico redatto da un soggetto capace di intendere e di volere davan
LeggiPrimo colloquio
Hai bisogno di assistenza legale?
Il primo incontro è dedicato all'ascolto. Senza impegno, in totale riservatezza.