Studio Legale Bolzani Cerrato
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Diritto di Famiglia

Il tradimento non preclude l’affidamento condiviso dei figli.

14 agosto 2025
Il tradimento non preclude l’affidamento condiviso dei figli.

Il tradimento di uno dei due coniugi, non può di per sé giustificare la domanda di affidamento esclusivo. Il solo tradimento non è preclusivo di un affidamento condiviso. Pertanto la conflittualità dei coniugi, declinata anche nel tradimento, non è da ostacolo alla bigenitorialità (Cass. civ n. 31902 10/12/2018). 

Ugualmente, la pronuncia di addebito non è ostativa all’adozione di un provvedimento di affidamento condiviso.

Quanto alla domanda di addebito, dibattuto è se il perdono del coniuge a fronte di un avvenuto tradimento, possa escludere l’addebito per accertata infedeltà (Separazione per infedeltà del coniuge: la responsabilità dell’amante). 

Nel caso di specie, il coniuge diceva di essere venuta a conoscenza del tradimento del marito ma di aver cercato di tollerare il fatto, proseguendo la convivenza per alcuni mesi. A tal proposito il Giudice ha dichiarato che non può attribuirsi alla condotta del coniuge tollerante efficacia di esimente oggettiva, trattandosi di diritti indisponibili. Pertanto, è opportuno procedere ad una valutazione caso per caso sia per verificare i presupposti di un affidamento condiviso sia per comprendere se il perdono del coniuge tradito è accompagnata o meno dalla volontà dell’altro coniuge di riprendere la vita matrimoniale (La pronuncia di separazione con addebito a carico di un coniuge)

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