Il tradimento non preclude l’affidamento condiviso dei figli.

Il tradimento di uno dei due coniugi, non può di per sé giustificare la domanda di affidamento esclusivo. Il solo tradimento non è preclusivo di un affidamento condiviso. Pertanto la conflittualità dei coniugi, declinata anche nel tradimento, non è da ostacolo alla bigenitorialità (Cass. civ n. 31902 10/12/2018).
Ugualmente, la pronuncia di addebito non è ostativa all’adozione di un provvedimento di affidamento condiviso.
Quanto alla domanda di addebito, dibattuto è se il perdono del coniuge a fronte di un avvenuto tradimento, possa escludere l’addebito per accertata infedeltà (Separazione per infedeltà del coniuge: la responsabilità dell’amante).
Nel caso di specie, il coniuge diceva di essere venuta a conoscenza del tradimento del marito ma di aver cercato di tollerare il fatto, proseguendo la convivenza per alcuni mesi. A tal proposito il Giudice ha dichiarato che non può attribuirsi alla condotta del coniuge tollerante efficacia di esimente oggettiva, trattandosi di diritti indisponibili. Pertanto, è opportuno procedere ad una valutazione caso per caso sia per verificare i presupposti di un affidamento condiviso sia per comprendere se il perdono del coniuge tradito è accompagnata o meno dalla volontà dell’altro coniuge di riprendere la vita matrimoniale (La pronuncia di separazione con addebito a carico di un coniuge)

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